Il Ministro delle Infrastrutture e Capo della Lega (un tempo: Nord), forse perché nel governo in carica “non accocchia e non combina”, l’uomo del Ponte, torna a coltivare – provando a raccogliere politicamente quello che può – idee maturate qualche anno fa durante le sue esperienze al Ministero dell’Interno e propone incisive riforme penali. Idee, che molto fanno pensare alla fulminante risposta del viaggiatore di Heine al compagno di viaggio, che gli domandava cosa secondo lui fosse un’idea: “Un’idea, signore mio, è qualunque sciocchezza ci passi per la testa”.
Ecco, se prendiamo per buono questo spettro della definizione, possiamo anche convenire sul fatto che Salvini abbia effettivamente avuto un’idea. Che “un tutore dell’ordine non possa mai essere indagato se, nell’esercizio delle sue funzioni, reagendo o difendendo sé stesso o il prossimo, colpisca ferisca o al limite uccida chi si è reso responsabile di un atto delittuoso” (Così, testualmente, gli ho sentito dire in un suo video).
Ora, affrontiamo con la dovuta precisione (e senza sbornie retoriche) la proposta di Salvini.
Apparentemente, si tratta di una misura che mira a proteggere le forze dell’ordine; in realtà, se intesa alla lettera, scardina alcuni dei principi fondamentali del diritto penale democratico.
Provo ad argomentare questa affermazione.
- LA SCRIMINANTE DELL’ESERCIZIO DEL DOVERE NEL DIRITTO ITALIANO
L’art. 51 del nostro codice penale stabilisce che “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo dell’autorità non costituisce reato”.
In pratica: un pubblico ufficiale, nell’adempimento dei suoi compiti (es. arrestare un ladro, contenere una rivolta, fermare un’auto in fuga), non commette reato anche se compie un atto che di per sé sarebbe penalmente rilevante (es. privazione della libertà, uso della forza, anche lesioni).
Ma la scriminante non è automatica né illimitata: occorrono dei limiti, perché anche l’esercizio del dovere – secondo principi consolidati nella dottrina e giurisprudenza penalistica – dev’essere:
.) proporzionato al fine legittimo perseguito;
..) necessario (cioè non evitabile con altri mezzi);
…) adeguato alla situazione concreta.
Un tutore dell’ordine non può sparare, a prescindere, contro chi fugge, se non c’è un pericolo attuale e grave.
- IL LOGICO ERRORE DEL “NON INDAGARE MAI”
La proposta di Salvini implica un automatismo:
Se sei un tutore dell’ordine, e se chi colpisci ha commesso un reato, allora non potrai mai essere indagato.
Questo è logicamente e giuridicamente inaccettabile, per almeno tre motivi:
- a) Nessun automatismo è compatibile con lo Stato di diritto.
Lo Stato di diritto si fonda sul principio secondo cui nessuno è al di sopra della legge. Nemmeno un giudice, nemmeno un agente, nemmeno un ministro.
Non esistono immunità assolute per atti potenzialmente lesivi, se non c’è un accertamento preliminare. E indagare non significa condannare, ma verificare se un comportamento sia stato:
.) legittimo (esercizio del dovere),
..) e proporzionato (uso non eccessivo della forza).
- b) La qualifica soggettiva non basta.
Un agente non è scriminato perché è agente, ma perché ha agito in modo conforme alla legge.
Se un poliziotto spara a una persona disarmata che sta fuggendo in motorino dopo aver rubato una borsetta, serve un’indagine per verificare:
.) c’era pericolo per la vita altrui?
..) era possibile fermarlo in altro modo?
…) c’era dolo? negligenza?
- c) La gravità dell’atto non legittima la violenza arbitraria.
Il fatto che un soggetto abbia commesso un reato non rende automaticamente legittimo qualsiasi trattamento gli venga riservato. Il diritto penale non conosce la vendetta privata, nemmeno quando l’ordinamento autorizza il cd. uso legittimo della violenza.
- IL VALORE COSTITUZIONALE DELL’INDAGINE
L’indagine è strumento di garanzia per tutti. Anche per chi ha agito legittimamente. Perché consente:
.) di accertare i fatti con metodo e trasparenza;
..) di escludere la responsabilità (e quindi assolvere o archiviare);
…) di tutelare la reputazione dell’operatore, dissipando dubbi mediatici o politici.
Abolire la possibilità stessa di indagare equivale a sottrarre l’operato degli agenti al controllo giurisdizionale. Questo non è più diritto, è arbitrio legittimato.
- IL DIRITTO COMPARATO: NESSUNO HA L’IMPUNITÀ PREVENTIVA
In nessun ordinamento democratico moderno si riconosce l’irresponsabilità penale automatica delle forze dell’ordine.
Negli Stati Uniti, dove pure esiste la qualified immunity, il poliziotto può essere indagato e processato; la sua immunità opera solo in presenza di determinate condizioni e non copre comportamenti manifestamente illegittimi o sproporzionati.
In Francia, Spagna, Germania, esiste sempre una verifica giudiziaria dell’uso della forza, e in caso di abuso, l’agente risponde penalmente.
- I RISCHI DI UNA PROPOSTA DEL GENERE
Se applicata, una simile norma creerebbe:
.) Un corpo separato dal diritto: agenti che non rispondono più nemmeno formalmente alla legge.
..) Un incentivo alla violenza non necessaria: sapere di non poter essere indagati potrebbe generare comportamenti più impulsivi, meno controllati.
…) Una rottura del patto democratico: i cittadini vedrebbero nelle forze dell’ordine non più garanti della legalità, ma potenziali esecutori di giustizia sommaria.
- CONCLUSIONI E POSSIBILI RIFORME SERIE
Il problema da affrontare, eventualmente, è la tutela dagli abusi del processo (non l’abuso della forza!).
Si può allora discutere, in termini seri di altri aspetti, che meritano attenzione e probabilmente necessitano di miglioramenti, come:
.) l’eccessiva esposizione mediatica di agenti ancora non giudicati;
..) la necessità di procedure snelle e rapide per l’archiviazione dei casi evidenti di legittima difesa o esercizio del dovere;
….) l’esigenza di un migliore supporto psicologico e giuridico per chi opera in prima linea.
Da Salvini, invece, si salvi chi può!
